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CASSAZIONE
PENALE, sez. IH, 25 maggio 2001, n. 21406
(Art.
609 quater C.P.)
I
bambini, vittime di abusi sessuali, possono essere credibili nel
raccontare le violenze subite, tanto più che di regola il dato
anagrafico (la loro tenerissima età, come nella specie, rispetto a
bambini un po' più grandi, che hanno una qualche nozione, seppur in
termini vaghi e confusi, in materia sessuate) esclude la possibilità che
si tratti di racconti fantasiosi o menzogneri.
…omissis...
Svolgimento del processo
Con la
sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha confermato la
pronuncia di colpevolezza del P. in ordine al reato ascrittogli in
rubrica, per aver commesso atti sessuali sulla figlia minore degli anni
dieci, mentre lo ha assolto con formula piena dal reato di
maltrattamenti in danno della medesima.
La Corte
territoriale ha premesso una breve ricostruzione dei fatti, sui quali
sentenza di primo grado ha fondato la pronuncia di colpevolezza per il
reato di cui all'art. 609 quater c.p., rilevando che il procedimento
penale trae origine, da una segnalazione effettuata in data 12 novembre
1996 da una psichiatra infantile della USL, alla quale i genitori della
bambina, all'epoca dei fatti di circa due anni e mezzo, si erano rivolti
a causa di anomalie comportamentali di quest'ultima, quali insonnia,
difficoltà alimentari.
Alla
psichiatra la madre della piccola aveva riferito di aver appreso dalla
bambina che il papà le aveva toccato la ballottina con un bastoncino,
facendole male; che la piccola inoltre soleva masturbarsi, aveva
atteggiamenti di rifiuto nei confronti del padre e in un'occasione,
mentre erano a tavola, aveva chiesto al padre di toccarla.
Anche alla
psichiatra la bambina aveva successivamente riferito che il papà la
toccava con un bastoncino e le faceva fare l'umido, ed aveva, poi,
ripetuto detta narrazione in sede di un secondo esame preso la Squadra
Mobile della Questura, nonché in sede di incidente probatorio, mentre
nel corso di un primo esame, sempre presso la Squadra Mobile, aveva
riferito di non poter parlare perché il padre le aveva detto che si
trattava di segreti tra loro e che altrimenti l'avrebbe picchiata.
All'esito
di una perizia medico legale disposta dal RM. era, altresì, emerso un
quadro clinico della regione anale e vulvare della bambina, indicativo
della preesistenza di lesioni perfettamente compatibili con il contenuto
delle dichiarazioni della parte offesa.
La
sentenza impugnata ha quindi esposto i motivi di appello del P.,
evidenziando, poi, sinteticamente che l'appellante ha dedotto, quale
principale motivo di gravame, l'inattendibilità delle dichiarazioni
della piccola (...), avendone sottolineato il carattere fantasioso,
nonché il possibile condizionamento esterno e la incompatibilità con la
successione cronologica degli eventi, attraverso la critica del
materiale probatorio di cui, però, sono stati frammentati e valutati
isolatamente i contenuti. La Corte territoriale ha osservato, in
contrario, che proprio la particolarità della situazione concreta,
costituita dal fatto che gli elementi indiziari sono rappresentati dal
racconto di una bambina di tenerissima età, deve indurre a valutare
complessivamente ed unitariamente tutte le risultanze probatorie, in
quanto la concatenazione dei singoli elementi acquisiti può consentire
una corretta lettura delle dichiarazioni rese, al di la degli elementi
fantasiosi e della rielaborazione esterna che necessariamente sono
presenti nei racconti dei bambini.
La
sentenza ha, quindi, evidenziato che le dichiarazioni su cui è fondata
l'accusa sono state rese spontaneamente dalla piccola in un momento in
cui nessuno dei familiari aveva formulato elementi di sospetto nei
confronti del P.; che i racconti fantasiosi o menzogneri dei bambini su
fatti sessuali devono necessariamente avere un substrato cognitivo, dal
quale vengono attinte le informazioni successivamente elaborate, ma che
tale substrato nel caso in esame è da escludere per la assoluta
inadeguatezza delle cognizioni che poteva avere in materia la piccola in
considerazione della tenerissima età; che sono, altresì, da escludere
intenti vendicativi della madre della bambina nei confronti del marito e
che, anzi, dalla intercettazione dei colloqui telefonici di quest'ultima
con i suoi genitori si evince la perplessità che in un primo momento
avevano manifestato gli stessi familiari circa l'attendibilità della
parte offesa; che i mutamenti psicologici riscontrati nella piccola la
quale, in seguito all'allontanamento del padre, dall'iniziale
atteggiamento di rifiuto verso costui, manifestato all'epoca dei fatti,
è passata ad un comportamento nel complesso più sereno e di tranquilla
accettazione della sua presenza, costituisce un indice significativo
della veridicità dei fatti narrati, essendo evidentemente mutato il
descritto atteggiamento con il venir meno della possibilità del
ripetersi degli episodi di abuso, come confermato dalle risultanze della
perizia psicologica; che un ulteriore riscontro della veridicità dei
fatti narrati dalla bambina è costituito dall'esito della perizia
medica, le cui risultanze hanno evidenziato, oltre all'esistenza di aree
di neovascolarizzazione e di ragadi anali, non riconducibili ad episodi
di natura sessuale, perché distanti nel tempo, anche gli esiti di una
linea cicatriziale larga un centimetro, che origina dalla commissura
posteriore e si estende verso lo sfintere, dimostrativa di una pregressa
lesione, non attribuibile a traumi diversi dall'abuso sessuale.
Si osserva
ancora nella sentenza che le dichiarazioni della bambina rispecchiano lo
sviluppo cronologico degli eventi, a conferma della loro veridicità,
avendo la medesima nei successivi esami affermato che il papà non le
toccava più la balottina, ma ciò accadeva prima, e che alcuni elementi
fantasiosi compaiono solo nella narrazione dei fatti resa a distanza di
tempo, ed in particolare nell'incidente probatorio, frutto di
un'elaborazione determinata anche dalla tendenza infantile ad
assecondare le aspettative dell'interlocutore, mentre di maggiore
genuinità si palesano le prime dichiarazioni della piccola (...), dalle
quali si evince in particolare la pluralità degli episodi di abuso
sessuale.
Osserva,
altresì, la Corte territoriale, rigettando i corrispondenti motivi di
appello, che gli episodi di abuso sessuale devono ritenersi accaduti
anche successivamente all'entrata in vigore della L. n. 66/96, essendo
avvenute le rivelazioni della minore nel periodo maggio giugno 1996,
sicché la pena da applicarsi è quella prevista dall'art. 609 quater c.p.
e non quella minore comminata dallo abrogato art. 521 C.P.; che il fatto
non è sussumibile nei casi di minore gravità di cui all'art. 609 quater,
comma 3, c.p., in quanto la collocazione di detta diminuente prima della
fattispecie aggravata dall'età della persona offesa, di cui al quarto
comma, induce ad escludere che il legislatore abbia volto consentire
l'applicazione della diminuente anche in tale ultima ipotesi; che, in
ogni caso, la ripetitività dei fatti, le modalità esecutive e gli esiti
cicatriziali escludono che gli atti sessuali posti in essere dal P.
possano ritenersi di lieve entità; che vi è carenza di interesse
dell'appellante in ordine alla doglianza relativa alla configurabilità
dell'aggravante di cui all'art. 61 nn. 5 e I I c.p., avendo il giudice
di primo grado ritenuto dette aggravanti subvalenti rispetto
all'attenuante del risarcimento del danno; che la pena base determinata
dal giudice di primo grado per il reato di violenza sessuale, peraltro
in misura di poco superiore al minimo edittale stabilito dagli art. 609
quater e ter, ultimo comma, C.P., si palesa equamente commisurata alla
gravità del fatto ed alle sue modalità, mentre non sussistono le
condizioni per un ulteriore diminuzione di pena motivata dalla
concessione anche delle attenuanti generiche, in quanto la
incensuratezza dell'imputato non si palesa elemento decisivo ai fini di
una valutazione favorevole sulla corrispondente richiesta, cui si oppone
la obiettiva gravità del fatto.
La Corte
ha, infine, escluso la sussistenza del reato di maltrattamenti nei
confronti della bambina, in quanto gli elementi probatori acquisiti non
consentono di ritenere provate le contestate vessazioni morali
finalizzate a vincolarla al silenzio.
Avverso la
sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia
per vizio di motivazione e violazione di legge con tre motivi di
gravame, nonché con successivi motivi aggiunti.
Motivi
della decisione
Con il
primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce, quale vizio di
motivazione della sentenza, la valutazione dello sviluppo cronologico
delle dichiarazioni della minore ed i criteri di selezione
dell'elaborazione del vissuto da parte della medesima.
Il
ricorrente, pur dando atto che la Corte d'appello ha tenuto presenti gli
elementi di contraddizione o puramente fantasiosi esistenti tra le
dichiarazioni rese in successione di tempo dalla piccola Sara, censura i
criteri di valutazione di detto materiale probatorio sulla base
dell'asserito principio dell'inadeguatezza delle cognizioni sessuali
della bambina, quale substrato di elaborazione di elementi di fantasia,
osservando, in contrario, che l'esperienza giurisprudenziale, cui si
richiama la pronuncia, postula che i minori possono elaborare narrazioni
apparentemente scaturite da esperienze sessuali, pur in assenza di una
diretta cognizione di carattere erotizzante.
Si
osserva, inoltre, che le condotte, di cui la Corte territoriale ha
ritenuto provata la sussistenza, non hanno affatto univoco carattere
sessuale, ne vi è motivazione sul punto; che, contrariamente a quanto
ritenuto nella sentenza impugnata, la reiterazione delle audizioni della
bambina avrebbe dovuto indurre al consolidamento del, la univocità del
racconto e non allo sviluppo di elementi fantasiosi, che, peraltro, si
afferma, sono presenti sin dalle prime propalazioni; che la Corte
territoriale ha privilegiato, al fine dell'accertamento dei fatti, le
fonti orali, formatesi attraverso le sollecitazioni operate sulla
bambina dai suoi familiari, mentre ha svilito le risultanze
dell'incidente probatorio, che costituisce l'unica prova ritualmente
acquisita.
Con il
secondo motivo si denuncia la sentenza per vizio di motivazione e
violazione dell'art. 609 quater c.p., in relazione alla valenza sessuale
attribuita ai fatti dalla Corte territoriale, rilevandosi la natura
equivoca di questi ultimi anche in riferimento alle contraddizioni tra
le dichiarazioni rese dalla bambina circa le modalità con cui sarebbe
stata toccata, in quanto, si afferma, quest'ultima a volte ha asserito
l'uso di un bastoncino ed altre volte di un dito, nonché in ordine alla
unicità o pluralità degli episodi ed al carattere equivoco elle
risultanze della perizia medica.
Con lo
stesso motivo di gravame e sulla base degli stessi rilievi si censura,
altresì, la motivazione del diniego delle attenuanti generiche in
considerazione della gravità del fatto.
Con il
terzo motivo di impugnazione il ricorrente censura, infine, la ritenuta
inapplicabilità dell'art. 521 c.p., osservando che la incertezza in
ordine all'epoca di accadimento dei fatti avrebbe dovuto indurre, per i
principio del favor rei, all'applicazione della disposizione più
favorevole.
Con il
primo motivo aggiunto il ricorrente deduce la violazione dell'art. 609
quater, comma 3, c.p. con riferimento all'interpretazione contenuta
nell'impugnata sentenza, con la quale si esclude la applicabilità della
diminuente del caso di minore gravità per il concorso dell'aggravante di
cui all'ultimo comma, in considerazione del parallelismo instaurato dal
legislatore fra la fattispecie delittuosa della violenza sessuale, in
cui pure è prevista l'applicabilità di detta attenuante, e quella degli
atti sessuali commessi con minore, nonché dell'orientamento
interpretativo favorevole a detta applicabilità di questa Corte. Con lo
stesso motivo si reitera la censura della motivazione con la quale la
sentenza impugnata ha, in ogni caso, escluso l'applicabilità
dell'invocata diminuente in base al rilievo della obiettiva incertezza
dei fatti di cui alla contestazione.
Con il
secondo motivo aggiunto il ricorrente reitera la censura afferente alla
mancata concessione delle attenuanti generiche, in quanto, si afferma,
erroneamente fondata sulla valutazione della gravità dei fatti, già
tenuta presente, ai sensi dell'art. 133 c.p., in sede di commisurazione
della pena, e censura la determinazione di quest'ultima, essendo stata
posta a base del calcolo quella prevista per l'ipotesi aggravata del
reato di cui all'art. 609 quater, ultimo comma, c.p., mentre dai giudici
di merito era stata affermata la subvalenza delle aggravanti rispetto
all'attenuante del risarcimento del danno.
Con
l'ultimo motivo si ripropongono, infine, le censure afferenti al vizio
di motivazione della sentenza in punto di accertamento della
sussistenza dei fatti risalenti nel tempo all'epoca dell'accertamento
peritale.
Tutti ì
motivi di ricorso, con i quali si censura per vizio di motivazione la
sentenza impugnata, sono infondati.
Osserva,
infatti la Corte in ordine al primo motivo di impugnazione che,
contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la valutazione del
materiale probatorio appare ispirata, nell'impugnata sentenza, a
rigorosi criteri logici.
La
necessità che il materiale probatorio sia valutato complessivamente dal
giudice di merito, ai fini dell'accertamento della convergenza degli
elementi di accusa che emergono dallo stesso, e non in base a criteri di
valutazione atomistica, che valorizzino esclusivamente le eventuali
discrasie rilevabili tra le varie fonti di prova, costituisce un
principio di diritto sempre riaffermato dalla giurisprudenza di questa
Corte (sez. VI, 9210642, PM in proc. Ranucci; sez. 1, 9601428, PM in
proc. Raggio; sez. VI, 9903089, Caruana g.) .
Orbene, la
motivazione della sentenza impugnata risulta essersi attenuta
rigorosamente a tale principio di diritto, non solo in sede di
enunciazione teorica, ma altresì nella valutazione concreta della
concordanza degli elementi probatori menzionati nella narrativa che
precede, al di la delle discordanze evidenziate dall'appellante con
riferimento alla narrazione della piccola parte offesa, di cui pure la
Corte territoriale ha tenuto conto, giustificandone la sussistenza sulla
base di una valutazione anche essa ispirata a rigorosi criteri logici.
Ed,
invero, il rilievo contenuto nelle successive narrazioni dei fatti da
parte della piccola Sara, con il progressivo allontanamento dal periodo
in cui questi si sono verificati, risultano giustificate
dall'ineliminabile tendenza dei bambini, soprattutto in tenera età, ad
elaborare in termini fantastici i dati reali, anche in considerazione
delle presunte aspettative dell'interlocutore o di esperienze
successive, si palesa pienamente condivisibile.
Al
contrario, la tesi difensiva del ricorrente, secondo il quale la
reiterazione delle audizioni della bambina avrebbe dovuto indurre al
consolidamento della univocità del racconto, non prende in
considerazione proprio l'elemento della tenerissima età della parte
offesa ed appare riferibile ad un soggetto più maturo, che abbia
adeguata consapevolezza del significato degli esami reiterati cui viene
sottoposto in successione di tempo.
Per la
stessa ragione il rilievo del ricorrente a proposito della capacità dei
bambini di elaborare narrazioni di carattere sessuale, al di fuori di
un'esperienza diretta, deve essere sempre riferibile ad un soggetto che
abbia una qualche nozione, sia pure in termini vaghi e confusi, in
materia e non può essere riferita, come rilevato esattamente nella
impugnata sentenza, ad una bambina di tenerissima età, nella quale
manchi del tutto un substrato cognitivo dal quale attingere le
informazioni da elaborare.
Non può
dolersi inoltre il ricorrente del fatto che la sentenza impugnata abbia
privilegiato, quale fonte di prova di maggiore attendibilità, le
narrazioni effettuate dalla persona offesa nel corso dei primi esami,
stante la piena utilizzabilità di tali fonti di prova per la scelta del
rito, mentre la valutazione di maggiore attendibilità di tali narrazioni
è stata pienamente e logicamente giustificata dalla Corte territoriale
sulla base delle argomentazioni già esposte.
Gli
ulteriori rilievi del ricorrente, con i quali si evidenziano gli
elementi di incertezza derivanti dalle predette (dichiarazioni della
bambina, non sono suscettibili di una valutazione differente rispetto a
quella che di essi ha dato la Corte territoriale, sulla base degli
evidenziati criteri logici, senza una rilettura del materiale
probatorio, che è preclusa in sede di legittimità (cfr. sez. Il,
9803438, Di Salvo, ed altre).
Detta
valutazione da parte della Corte territoriale, peraltro, ha tenuto conto
della convergenza di una serie di elementi probatori o indiziari
(spontaneità delle dichiarazioni ed assenza di un substrato cognitivo
che potesse giustificarle; assenza di condizionamenti familiari;
atteggiamento psicologico della bambina e suoi mutamenti in conseguenza
della cessazione degli episodi di abuso sessuale), della cui
confutazione o giustificazione il ricorrente non si fa carico,
limitandosi alla censura del materiale probatorio costituito dalle
dichiarazioni della piccola S., già adeguatamente valutata dai giudici
di merito.
Egualmente
infondata è la censura formulata con il secondo motivo di gravame.
Va in
primo luogo evidenziato che il rilievo di carenza di motivazione sul
punto del carattere univocamente sessuale dei comportamenti accertati
dai giudici di merito non ha costituito oggetto di uno specifico motivo
di gravame avverso la sentenza di primo rado, sicché la successiva
doglianza per difetto di motivazione della pronuncia di appello si
palesa inammissibile.
Peraltro,
va rilevato che dalla motivazione della sentenza impugnata si evince
sena ombra di dubbio la ritenuta, dalla Corte territoriale, natura
sessuale degli atti poti in essere dal P., che è stata evidenziata
nell'intero iter argomentativo della sentenza, avuto riguardo delle
modalità, reiterazione, lesività della condotta posta in essere
dall'imputato, conseguenze psicologiche sulla bambina; elementi tutti
che, in quanto oggetto dell'accertamento fattuale, non possono essere
nuovamente messi in discussione i sede di legittimità sotto il diverso
profilo del difetto di motivazione, già esaminato in precedenza,
nuovamente dedotto con tale motivo di gravame.
E,
altresì, infondata la doglianza relativa ala motivazione sul punto, in
quanto non risulta essere stato sottoposto all'esame della Corte
territoriale alcun ulteriore elemento di valutazione favorevole
all'imputato, rispetto alla sua incensuratezza, di cui i giudici di
merito hanno tenuto conto ritenendola insufficiente ai fini
dell'accoglimento della richiesta rispetto alla gravità dei fatti.
Né detta
valutazione si palesa illogica o in violazione del disposto di cui
all'art. 133 c.p., configurando la concessione delle attenuanti
generiche, in assenza di puntuali elementi positivi di valutazione
favorevole, quale ulteriore strumento per proporzionare la pena alla
gravità del reato, sicché, in tal caso, la mancata concessione
dell'attenuante costituisce parte integrate del giudizio sulla
graduazione della pena riservato al giudice di merito.
Egualmente
infondato è il terzo motivo di gravame.
La
valutazione della Corte territoriale, circa la collocazione temporale
dei fatti successivamente alla entrata in vigore della L. n. 66/96, è
adeguatamente ancorata al riscontro probatorio costituito dall'epoca in
cui vi sono stati effettuati i primi racconti della piccola parte offesa
in costanza della coabitazione on il padre.
Non
sussiste, pertanto, alcuna violazione del principio del favor rei, in
relazione alla mancata applicazione della legge più favorevole per
l'imputato, presupponendo l'applicabilità di tale principio l'obiettiva
incertezza circa il tempus commissi delicti, che nella specie è
stata esclusa dall'accertamento di merito.
Ancora è
in infondato il primo motivo di gravame aggiunto.
Osserva il
Collegio in ordine alla asserita, nella sentenza impugnata,
impossibilità di applicare la attenuante del fatto di minore gravità in
presenza dell'aggravante costituita dall'età della persona offesa, in
quanto minore di anni dieci, che tale interpretazione contrasta, come
rilevato dal ricorrente, con pregresse pronunce di questa Corte (cfr.
esplicitamente in proposito sez. 111, 9608855, DE Barberi) favorevoli
alla compatibilità di entrambe le circostanze in conflitto tra loro da
risolversi in sede di giudizio di comparazione.
L’interpretazione sul punto, peraltro, più che all'argomento di
carattere sistematico, cui si è fatto ricorso nella sentenza impugnata
afferente alla collocazione dei commi che prevedono l'aggravante e
l'attenuante speciale nell'ambito dello stesso art. 609 quater c.p.,
deve essere fondata sulla diversa natura degli indici di valutazione
presi i considerazione rispettivamente dall'aggravate speciale (maggiore
offensività dell'atto sessuale commesso in danno del minore di anni
dieci) e dell'attenuante (minore gravità del reato per effetto della
valutazione di tutti gli altri elementi che lo compongono, quali a
natura obiettiva dell'atto, le circostanze ella sua commissione, etc) al
fine di pervenire ad un giudizio di incompatibilità o, viceversa, di
compatibilità affermato dal citato precedente giurisprudenziale di
questa Corte proprio sulla base della valutazione degli elementi citati.
Tuttavia,
ogni questione sul punto, nel caso in esame, è superata dall'assorbente
giudizio di merito espresso nella sentenza impugnata in ordine alla non
sussumibilità del reato di cui si tratta nell'ipotesi di minore gravità
di cui all'art. 609 quater, comma 3, c.p., in considerazione della
ripetitività degli atti sessuali posti in essere dal P., delle modalità
esecutive e degli esiti afflittivi provocati dagli stessi.
Tali
rilievi vengono, poi, censurati dal ricorrente con argomentazioni che,
sotto la denuncia del difetto o dell'illogicità della motivazione,
ripropongono le già esaminate e disattese doglianze formulate con i
precedenti motivi di gravame in ordine all'accertamento fattuale da
parte dei giudici di merito.
In ordine
a queste ultime, si rinvia necessariamente a quanto già osservato in
precedenza.
E, invece,
fondato l'ulteriore motivo di gravame limitatamente alla doglianza
afferente ai criteri di determinazione dell'entità della pena.
La Corte
territoriale, invero, recependo il già affermato, dal giudice di primo
grado, giudizio di prevalenza della attenuante del risarcimento del
danno sulle aggravanti, dal quale peraltro non poteva discostarsi,
stante il divieto di reformatio in peius in assenza di
un'impugnazione della pubblica accusa, non ha tenuto conto del fatto che
nel giudizio di comparazione doveva ritenersi compresa, ai sensi
dell'art. 69, comma 4, c.p., pur nella incongruenza della motivazione
della pronuncia di primo grado sul punto, anche l'aggravante speciale di
cui all'art. 609 quater, comma 4, c.p.
Risulta,
però, evidente dalle espressioni adoperate a proposito della
determinazione della pena nella sentenza impugnata (di poco superiore al
minimo edittale stabilito dagli art. 609 quater e ter, ultimo comma, C.P.)
che la Corte territoriale ha posto a base del calcolo in misura di poco
superiore al minimo la pena stabilita dalla menzionata aggravante
speciale (anni sette e mesi tre di reclusione), applicando su quest'ultima
la diminuzione per l'attenuante del risarcimento del danno la diminuente
del rito.
Stante
l'espresso giudizio di prevalenza della menzionata attenuante sulle
aggravanti, la pena da irrogarsi doveva, invece, essere determinata,
ponendo a base del calcolo quella prevista dall'ipotesi non aggravata
del reato di cui agli art. 609 quater, comma 1, e bis, comma 1, c.p.
E
ulteriore doglianza del ricorrente, afferente al difetto di motivazione
in ordine ala mancata concessione delle attenuanti generiche, formulate
nuovamente con lo stesso motivo di gravame, è stata già esaminata
compiutamente e ritenuta infondata nella parte motiva che precede.
E', infine,
inammissibile l'ultimo motivo di gravame aggiunto dal ricorrente, con il
quale si censura per vizio di motivazione la rilevanza probatoria
attribuita dal giudici di merito alle risultanze della perizia medica
espletata. La doglianza invero censura il convincimento espresso nella
sentenza impugnata, in ordine alla attribuibilità della riscontrata
linea cicatriziale a traumi determinati da atti di abuso sessuale, sulla
base di rilievi di merito, afferenti alla compatibilità della predetta
lesione con accadimenti di natura diversa, il cui esame è precluso in
sede di legittimità, mentre la predetta valutazione della Corte
territoriale sul punto non si palesa certamente affetta da vizi logici
desumibili dal testo del provvedimento.
Per
effetto di quanto rilevato in ordine all'errore commesso dai giudici di
rito nella determinazione della pena irrogata al P., la sentenza deve
essere annullata sul punto con rinvio ad altra sezione della Corte di
appello di Milano.
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