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CISMAI
Coordinamento Italiano dei
Servizi
contro il Maltrattamento e
l’Abuso all’Infanzia
La Dichiarazione di Consenso
in tema di abuso sessuale
all’infanzia (2001)
Nell’Assemblea nazionale del CISMAI tenutasi a Cosenza il 28
settembre 2001 sono state discusse e approvate le modifiche al
documento, già ratificato nel marzo 1998, proposte dalla Commissione
di Studio che, nel frattempo, ha continuato a raccogliere sullo
stesso pareri e riflessioni. Il testo così articolato meglio assolve
al compito di fornire linee-guida comuni per gli interventi degli
operatori psico-socio-sanitari in relazione ai casi incontrati di
abuso sessuale ai minori.
1) Definizione e
caratteristiche
1.1 Che
cos’è l’abuso sessuale?
a) è il coinvolgimento di un minore, da parte di un partner
preminente, in attività sessuali anche non caratterizzate da
violenza esplicita
b) è un fenomeno diffuso
c) esso si configura sempre e comunque come un attacco confusivo e
destabilizzante alla personalità del minore e al suo percorso
evolutivo
d) l’intensità e la qualità degli esiti dannosi derivano dal
bilancio tra le caratteristiche dell’evento (precocità, frequenza,
durata, gravità degli atti sessuali, relazione con l’abusante) e i
fattori di protezione (risorse individuali della vittima, del suo
ambiente familiare, interventi attivati nell’ambito psico-sociale,
sanitario, giudiziario)
1.2
Conseguentemente, il danno è tanto maggiore quanto più:
a) il fenomeno resta nascosto, o non viene riconosciuto
b) non viene attivata protezione nel contesto primario e nel
contesto sociale
c) l’esperienza resta non verbalizzata e non elaborata
d) viene mantenuta la relazione di dipendenza della vittima con chi
nega l’abuso
2) Valutazione clinica
2.1 Per
progettare adeguati e tempestivi interventi riparativi, è necessario
sviluppare sistemi validi e affidabili per riconoscere il fenomeno
2.1.1 Va considerato che:
a) il presunto perpetratore quasi sempre nega
b) spesso mancano evidenze fattuali e testimonianze esterne
c) spesso la valutazione è centrata in modo principale o esclusivo
sul bambino
2.1.2. Conseguentemente:
a) in ogni caso la valutazione va effettuata in modo esteso e
complesso, analizzando almeno tre aree: indicatori e segni fisici,
indicatori e segni psicologici, racconti e affermazioni della
presunta vittima
b) è opportuno salvaguardare, in ogni momento del percorso
valutativo, la protezione fisica e psicologica del minore
garantendo, se necessario, percorsi paralleli di intervento per lui
e per i suoi familiari
c) la valutazione dovrà essere effettuata con modalità che ne
riducano al minimo il possibile costo psicologico.
2.2
Indicatori e segni fisici
2.2.1 Va considerato che:
a) l’ipotesi di abuso sessuale va sempre presa in esame in presenza
di lesioni, pur di carattere aspecifico, dell’area ano-genitale, e
di altri segni rilevabili con esame obiettivo compatibili con
l’ipotesi di abuso
b) i segni specifici (gravidanza, presenza di spermatozoi, malattie
sessualmente trasmesse) sono rarissimi
c) l’assenza di lesioni non può mai portare il medico a escludere
l’ipotesi di abuso, in quanto numerosi atti di abuso non lasciano
segni fisici
2.2.2 Conseguentemente:
a) la visita medica va effettuata esclusivamente da medici
specificamente competenti
b) le lesioni vanno valutate correttamente e completamente onde
evitare la ripetizione delle indagini
2.3
Indicatori e segni psicologici:
2.3.1 Va considerato che:
a) l’ipotesi di abuso sessuale va tenuta presente di fronte a una
vasta gamma di sintomi cognitivi, emotivi e comportamentali anche se
aspecifici e anche in assenza di rivelazioni
b) le conoscenze sessuali improprie e i comportamenti sessualizzati
sono riconosciuti come indicatori con maggior grado di specificità,
ed esigono approfondimento
2.3.2 Conseguentemente è opportuno:
a) approfondire la conoscenza del mondo interno del bambino per dare
significato alle espressioni sintomatiche
b) approfondire la conoscenza del contesto relazionale, per
completare la comprensione del quadro individuale situandolo sia
rispetto alla storia familiare del minore sia rispetto ai più ampi
parametri di riferimento socio-culturali in cui il minore è inserito
c) adottare la procedura di ampliare il più possibile la raccolta
anamnestica, attivando tutte le risorse utili in tal senso
2.4
Rivelazioni del minore
2.4.1 Va considerato che:
a) la rivelazione è la conseguenza della presa di contatto con la
propria esperienza traumatica
b) per quanto si tratti di un passaggio positivo, esso comporta il
rischio di una temporanea riacutizzazione della sofferenza: l’entità
di tale rischio dipende dal grado di riconoscimento, nell’ambito
delle relazioni familiari o comunque protettive, dei bisogni
psicologici e fisici del bambino
c) quanto più il bambino è stato danneggiato dall’abuso, tanto più
può essere compromessa la sua capacità di ricordare e raccontare
d) la rivelazione è un processo e passa per fasi che possono non
risultare lineari e logiche
2.4.2 Conseguentemente:
a) la rivelazione va sempre raccolta e approfondita, anche se si
presenta frammentaria, confusa, bizzarra
b) essa va accompagnata, mettendo in atto congrui interventi di
protezione e sostegno
c) essendo l’abuso sessuale un fenomeno fortemente improntato
dall’ingiunzione (esplicita o allusa) del segreto e del silenzio, e
dall’attivazione di sentimenti che inibiscono la narrazione (quali
colpa, vergogna, tradimento...), la raccolta delle rivelazioni dovrà
accompagnarsi a una grande attenzione nell’evitare elementi di
“suggestione negativa” (squalifiche, ripetizione di domande,
confronto con dubbi e perplessità dell’adulto, ricatto morale)
d) sarà necessario porre grande cura anche nell’evitare elementi di
“suggestione positiva” nel dialogo, sovrapponendo idee, ipotesi e
sentimenti dell’adulto alla narrazione del bambino, anticipando
situazioni o particolari che possano condizionare il minore e
alterare l’acquisizione dei dati
3) Il minore nel percorso
giudiziario
3.1 Per
quanto riguarda l’eventuale ruolo del minore durante l’iter
giudiziario, è utile considerare che:
a) il minore somma interiormente tutte le occasioni in cui ha reso
dichiarazioni circa l’esperienza traumatica o è stato sottoposto a
procedure di validazione medica e/o psicologica, ravvisando nella
richiesta di ripetizione delle prime e/o delle seconde un basso
indice del credito ottenuto
b) la sua capacità di rendere testimonianza dipende dal grado di
elaborazione del trauma
3.2
Conseguentemente:
a) è opportuno non moltiplicare tali procedure
b) è imprescindibile garantire al minore effettive condizioni di
protezione nei momenti in cui viene richiesto di rendere
dichiarazioni circa l’abuso o è sottoposto ad indagini mediche e/o
psicologiche
c) è auspicabile che tali richieste vengano subordinate, nella
scelta di tempi e modi, al rispetto del grado di elaborazione del
trauma raggiunto dal minore
d) è necessario tenere conto, nella valutazione della validità delle
dichiarazioni, della loro contestualizzazione (tempi, modi, luoghi,
interlocutori, aspetti emotivi)
4) Falsi positivi e falsi
negativi
4.1 Non si
hanno dati certi sulla quantità di falsi positivi. É utile
considerare che:
a) le difficoltà valutative in campo clinico e giudiziario e
l’esistenza frequente di ritrattazioni si sommano e ampliano
probabilmente l’area dei sospetti non comprovabili
b) ritenere vero un sospetto infondato espone il bambino, i suoi
familiari e chi è falsamente accusato a gravi conseguenze dannose;
d’altra parte anche l’errore opposto provoca conseguenze altrettanto
dannose
c) la ritrattazione da parte di chi ha rivelato l’abuso non è di per
sé indice certo né probabile di dichiarazioni non veritiere
d) è stato individuato un numero limitato di dinamiche personali e
relazionali che possono dare origine a falsi positivi
e) le separazioni coniugali altamente conflittuali sono indicate
come una condizione di particolare rischio per l’insorgenza di
dichiarazioni non veritiere, ma possono essere anche occasioni che
favoriscono rivelazioni autentiche
4.2
Conseguentemente:
a) i professionisti dovranno adottare rigorose procedure
diagnostiche, per evitare che i bambini vadano incontro a
un’esperienza doppiamente traumatica (essere abusati e non trovare
protezione) oppure a strumentalizzazione fortemente pregiudizievole
b) il rischio di trovarsi di fronte a falsi positivi deve essere
sempre preso in considerazione da chi si occupa di questa materia
c) di fronte a tale rischio sarà necessario evitare un generico
atteggiamento di dubbio, ma vagliare precise alternative
diagnostiche
d) è auspicabile un confronto puntuale e permanente tra esperti
circa caratteristiche e frequenza di falsi positivi
5) Orientamenti del
professionista
5.1 Quanto
ai criteri di acquisizione e di esercizio delle competenze
professionali di chi opera nell’area dell’abuso sessuale ai minori,
è utile considerare che:
a) è auspicabile che tutti i professionisti di area medica e
psicosociale che operano nel campo della cura e della tutela del
minore, come pure quelli che svolgono funzione di consulenti
giudiziari, abbiano acquisito competenze culturali e tecniche
specifiche nel campo dell’età evolutiva, delle dinamiche individuali
e familiari e delle peculiarità dell’abuso sessuale
b) per tutte le professioni sanitarie o equiparate, l’obiettivo
della protezione e della cura del minore, o comunque della
salvaguardia delle esigenze cliniche dello stesso, è prioritario
rispetto a qualsiasi altro obiettivo richiesto dalle circostanze, in
accordo con le norme deontologiche
c) va tuttavia tenuto conto del frequente incrocio tra esigenze
cliniche ed esigenze giudiziarie
5.2
Conseguentemente:
a) anche se l’intervento sul minore nasce in un quadro giudiziario,
esso dovrà rispettare i criteri comunemente riconosciuti in ambito
clinico
b) in particolare, poiché la cura è il naturale sbocco della
diagnosi, non può esistere controindicazione intrinseca a che lo
stesso professionista svolga ambedue gli interventi, in qualsiasi
quadro istituzionale siano stati richiesti
c) è altresì necessario che il professionista, oltre a osservare con
rigorosa consapevolezza le disposizioni giuridiche e deontologiche,
si renda disponibile a portare il proprio contributo in ambito
giudiziario, così come è opportuno che apprenda regole e linguaggio
di tale ambito
d) il professionista che opera
con obiettivi clinici sceglierà responsabilmente gli strumenti e la
documentazione del proprio operato che ritiene più opportuni, dando
ovviamente conto dei criteri che utilizza a tal fine
e) quando l’obiettivo è di natura giudiziaria, strumenti e
documentazione verranno concordati con l’autorità competente, purché
non in contrasto con le esigenze cliniche del minore
f) va presa in considerazione l’eventualità che, in casi
particolarmente complessi sul piano della prova giudiziaria, sia
opportuno ricorrere a una pluralità di professionisti che si
dividano gli interventi di tipo probatorio e di tipo clinico. É in
ogni caso necessario che l’integrazione tra i professionisti renda
minimo il disagio che tale organizzazione degli interventi può
arrecare al minore.
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