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Non ti ascolto per il tuo bene!

di Claudio Foti

 

 

Una vicenda giudiziaria transnazionale molto complessa, ma un principio molto chiaro ed essenziale che viene eluso: la necessità di ascoltare i bambini, i soggetti in età evolutiva.   La necessità di ascoltarli, di  non disprezzare a priori  il patrimonio di sentimenti, di bisogni e di informazioni, che esprimono.    Una madre di un figlio tredicenne, un’americana residente a Genova, afferma che il ragazzo non vuol tornare negli Stati Uniti dal padre, a cui l’autorità giudiziaria americana ha affidato il figlio.    La madre documenta un grave rischio per la salute psico-fisica del ragazzo e chiede che quest’ultimo venga ascoltato.  Ma il Tribunale per i minorenni di Genova che ha già dato prova della propria capacità di tener conto del punto di vista dei bambini nella vicenda della bambina bielorussa rispedita in patria, ha ancora una volta preso un provvedimento senza ascoltare l’interessato.  Il ragazzo deve tornare comunque negli Stati Uniti! Dura lex, sed lex. Di fronte alla richiesta respinta la madre scompare con il ragazzo, facendo perdere le proprie tracce.  Prima domanda: perché le decisioni giudiziarie che si possono prendere in Italia non hanno valore negli Stati Uniti, mentre si pretende che le decisioni che si prendono negli Stati Uniti abbiano valore per l’Italia? Seconda domanda: ma un Tribunale non dovrebbe mostrare coerenza con la propria denominazione istituzionale ( “… per i minorenni”)? 

Non possiamo entrare nel merito della vicenda, che non conosciamo, ma sul metodo si può e si deve riflettere!

Come si fa a prendere una decisione tanto delicata come quella di rispedire comunque un ragazzo negli Stati Uniti in presenza anche di una semplice ipotesi di un grave pregiudizio che potrebbe pesare su questo ragazzo, senza neppure ascoltarlo? I fiumi di inchiostro e di parole sui diritti dei bambini si inaridiscono nelle secche delle logiche opportunistiche degli adulti che si sottraggono alle proprie responsabilità e non vogliono neppure esaminare la situazione per evitare. proprio  come Ponzio Pilato, di immischiarsi in un conflitto che potrebbe costringere a prendere posizione e compiere scelte conflittuali!

Ubi maior, minor cessat. Dove c’è il maggiore, il minore cede, fa un passo indietro.  Ritraduciamo: dove c’è l’interesse adulto, per es. l’interesse ad evitare decisioni impegnative, potenzialmente  conflittuali,  l’interesse del minore s’allontana e il bambino diventa a tutti gli effetti e in tutti sensi, minore: più dimenticato, più debole, più impotente.

“Una sentenza del Tribunale di Genova – ha detto Luigi Cancrini in un’interrogazione parlamentare – ha stabilito di non prendere in considerazione il parere del minore, ascoltandolo secondo quello che prescrive la Convenzione dell’Aia, né i risultati di una perizia compiuta sul minore, né infine le risultanze processuali.” 

Il ministro Mastella, rispondendo all’interrogazione di Cancrini, ha affermato che il magistrato di Genova “ha opportunamente ritenuto di non ascoltare il minore per non obbligarlo a schierarsi con la madre e con il padre”!   Ma noi pensiamo che sia possibile ascoltare un bambino e tanto più un adolescente senza esercitare una pressione su di lui per ottenere che si schieri da una parte o dall’altra.   Si possono accogliere le comunicazioni di un bambino o di un adolescente, come fonte preziosa ed insostituibile di informazioni sul suo presunto disagio, sulla presunta violenza di cui egli potrebbe essere oggetto, sulla qualità costruttiva o distruttiva delle relazioni familiari in cui è coinvolto, senza assolutamente  pretendere di delegare a lui la  responsabilità della decisione sul suo futuro che spetta invece agli adulti ed in specifico ai magistrati.

 

L’ascolto sollecita alla condivisione, all’accoglienza di qualcosa che può essere imprevisto o spiacevole. L’ascolto è gravoso, può portare a mettere in discussione i nostri schemi, a cambiare, a scegliere. Per questo l’ascolto è posizione difficile, risorsa inevitabilmente scarsa.  Le vie del rifiuto dell’ascolto possono essere lastricate di buone intenzioni!  “Non t’abbiamo ascoltato per il tuo bene, non per la nostra chiusura!” Quante volte gli adulti nei processi educativi e negli impegni relazionali con i bambini e con i ragazzi si nascondono dietro nobili intenzioni per mascherare  la propria incapacità di empatia, la propria mancanza di disponibilità a contattare la sofferenza dei piccoli, la propria strutturale difficoltà ad avvicinarsi ai loro problemi, a mettersi in discussione e a prendere posizione:  “Non voglio affrontare questo argomento con mio figlio, con il mio allievo,  con quel ragazzo. Non vogliamo farlo soffrire!”. L’argomento può riguardare una situazione difficile della famiglia, una separazione dei genitori,  una malattia, un lutto, un handicap, una situazione di possibile violenza, un aspetto che riguarda la sfera sessuale. “Non vogliamo aprire un dialogo e un ascolto con quel bambino, con quel ragazzo. Non vogliamo farlo soffrire, metterlo in imbarazzo, in difficoltà!”

In realtà è l’adulto che è imbarazzato ed è in difficoltà ad affrontare quel tema. E’ l’adulto che fa barriera all’ascolto e alla comunicazione.  E’ l’adulto che non è disponibile a soffrire quel tanto che è indispensabile per ascoltare!

 


 

 

Su questa vicenda è stata presentata una interpellanza parlamentare dall'On . Luigi Cancrini che riportiamo a seguito

 

http://www.camera.it/_dati/leg15/lavori/stenografici/sed105/s290.htm

LUIGI CANCRINI. La situazione descritta nell'interrogazione è quella di un ragazzo di 13 anni che in questo momento vive in un luogo di cui nessuno è a conoscenza, nel quale la madre lo tiene nascosto. Una sentenza del tribunale dei minori ha stabilito di non prendere in considerazione il parere del minore, ascoltandolo (secondo quello che prescrive la Convenzione de L'Aia), né i risultati di una perizia compiuta sul minore, né, infine, le risultanze processuali.
È una situazione in cui, se il minore ritornasse negli Stati Uniti obbedendo a questa decisione, la madre potrebbe non vederlo più. Inoltre, già per cinque anni in passato le è stato impedito di incontrare il minore mentre si trovava con il padre negli Stati Uniti. Dunque, vi è un problema concreto di tutela del minore e credo che il ministro potrebbe attivarsi - almeno secondo il mio parere - attraverso i suoi poteri ispettivi per verificare come sia stato possibile che un tribunale abbia disatteso in un modo così vistoso una Convenzione che è stata da noi sottoscritta e che garantisce quella tutela del minore in cui tutti dovremmo sentirci impegnati.

PRESIDENTE. Il ministro della giustizia, Clemente Mastella, ha facoltà di rispondere.

CLEMENTE MASTELLA, Ministro della giustizia. Grazie. Tenterò di ricostruire brevemente la vicenda. La signora Suzanne Branciforte, il 13 ottobre 2003 inoltrò un'istanza per l'esercizio del diritto di visita al figlio, ai sensi della Convenzione de L'Aia. Il minore risiedeva da oltre quattro anni negli Stati Uniti con il padre, al quale è stato affidato, a seguito di diverse ed univoche pronunce del competente giudice statunitense, nonché anche a seguito di un ordine di rimpatrio emesso dal tribunale dei minorenni di Genova, in data 26 gennaio 1999.
Successivamente a ciò, le parti pervenivano ad un accordo in base al quale veniva confermato l'affidamento del minore al padre negli Stati Uniti e accordato alla madre un diritto di visita nei confronti del figlio. In data 3 gennaio 2006, l'autorità centrale statunitense comunicava al Ministero della giustizia che la signora Branciforte, per la seconda volta, aveva dato luogo alla sottrazione del figlio conducendolo nuovamente in Italia.
Il signor Hernandez, pertanto, si rivolgeva direttamente al tribunale per i minorenni di Genova, così come previsto dall'articolo 29 della Convenzione de L'Aia, ed otteneva nuovamente con provvedimento il rimpatrio del figlio negli Stati Uniti.
In tale provvedimento, il tribunale per i minorenni di Genova ha esaminato le argomentazioni proposte dalla madre del minore, dirette ad evitare il rientro dello stesso negli Stati Uniti, così come previsto dall'articolo 13 della Convenzione de L'Aia.
Il tribunale ha altresì effettuato una consulenza tecnica e ha ritenuto che la valutazione del perito, in ordine alla situazione psicologica del minore con particolare riferimento alla dinamica relazionale con la madre, non impedisce allo stesso di fare immediato rientro negli Stati Uniti. Il perito aveva escluso che da tale rientro potesse derivare un pericolo. Inoltre, lo stesso perito aveva altresì rilevato che anche il rapporto con il padre dava luogo ad un legame stabile e radicato nel tempo, ridimensionando al contempo gli episodi riferiti dal bambino che, inizialmente, potevano essere interpretati come maltrattamenti.
Ciò premesso, posso concludere che il tribunale per i minorenni di Genova - nel succitato provvedimento - ha dato ampiamente conto delle ragioni poste a base della decisione adottata e ha opportunamente ritenuto di non ascoltare il minore, per non obbligarlo a schierarsi per la madre o per il padre.
Può dunque considerarsi adeguatamente motivato e ad ogni modo non sindacabile in sede amministrativa il provvedimento con il quale, onorevole Cancrini, il tribunale ha disposto il rientro del minore verso il padre negli Stati Uniti.
Non ravviso pertanto, i presupposti per iniziative di carattere disciplinare nei confronti dei magistrati giudicanti. Mi impegno tuttavia davanti al Parlamento ad attivarmi, come già fatto in altre occasioni, al fine di porre in essere una mediazione internazionale tra i due genitori.

PRESIDENTE. L'onorevole Cancrini ha facoltà di replicare.

LUIGI CANCRINI. Temo che la ricostruzione che è stata fatta dal ministro sia incompleta su alcuni punti e non rispondente ai fatti. Intanto, le decisioni dei tribunali americani non furono univoche, in quanto ebbero due segni diversi, in primo e secondo grado.
Lo stesso accade in Italia, perché la Cassazione dinanzi alla quale la signora si era rivolta, disse che il minore non doveva tornare. Tuttavia, il minore ormai era tornato negli Stati Uniti.
Da allora, sono passati quattro anni. Purtroppo, a me pare che le decisioni che si prendono in Italia non hanno valore negli Stati Uniti, mentre si pretende che le decisioni prese negli Stati Uniti, abbiano valore in Italia.
Allora, il minore è stato quattro anni negli Stati Uniti contro il parere del giudice italiano, nella sua massima manifestazione, qual è per l'appunto la Cassazione.
Non solo: poiché pende nei confronti della signora un processo presso il tribunale americano, il problema è che nel caso in cui il minore tornasse negli Stati Uniti, purtroppo, la signora non potrebbe recarsi a trovarlo. Dati i precedenti, non vi è nessuna possibilità concreta che il minore possa tornare in Italia.
Allora, mi chiedo - perché ritengo sia questa la questione fondamentale - in che modo sia possibile tutelare un minore evitando di ascoltarlo.
Ascoltare un minore non significa che egli si debba schierare, ma vuol dire verificare in quali condizioni si trovi. Non credo, infatti, che il giudice debba chiedergli di schierarsi dalla parte del padre o della madre. Penso che a 13 anni (ne compirà fra poco 14) il minore abbia la capacità di dire dove preferisce vivere, e ritengo fondamentale chiederlo a lui.
Ricordo, signor ministro, che, non molto tempo fa, il Parlamento ha approvato (anche se non ero ancora deputato) una disciplina normativa...

PRESIDENTE. La prego di concludere!

LUIGI CANCRINI. ...in base alla quale il parere del minore è decisivo rispetto alla sua collocazione tra genitori separati.
Credo sia un principio sano e forte, che debba essere difeso. In questo modo, sarà possibile tutelare l'interesse del minore anche quando questi ha la disgrazia di nascere da un matrimonio tra persone di diversa nazionalità.