Non ti ascolto per il tuo bene!
di Claudio Foti
Una vicenda
giudiziaria transnazionale molto complessa, ma un principio molto chiaro ed
essenziale che viene eluso: la necessità di ascoltare i bambini, i soggetti in
età evolutiva. La necessità di ascoltarli, di non disprezzare a priori il
patrimonio di sentimenti, di bisogni e di informazioni, che esprimono. Una
madre di un figlio tredicenne, un’americana residente a Genova, afferma che il
ragazzo non vuol tornare negli Stati Uniti dal padre, a cui l’autorità
giudiziaria americana ha affidato il figlio. La madre documenta un grave
rischio per la salute psico-fisica del ragazzo e chiede che quest’ultimo venga
ascoltato. Ma il Tribunale per i minorenni di Genova che ha già dato prova
della propria capacità di tener conto del punto di vista dei bambini nella
vicenda della bambina bielorussa rispedita in patria, ha ancora una volta preso
un provvedimento senza ascoltare l’interessato. Il ragazzo deve tornare
comunque negli Stati Uniti! Dura lex, sed lex. Di fronte alla richiesta respinta
la madre scompare con il ragazzo, facendo perdere le proprie tracce. Prima
domanda: perché le decisioni giudiziarie che si possono prendere in Italia non
hanno valore negli Stati Uniti, mentre si pretende che le decisioni che si
prendono negli Stati Uniti abbiano valore per l’Italia? Seconda domanda: ma un
Tribunale non dovrebbe mostrare coerenza con la propria denominazione
istituzionale ( “… per i minorenni”)?
Non possiamo
entrare nel merito della vicenda, che non conosciamo, ma sul metodo si può e si
deve riflettere!
Come si fa a
prendere una decisione tanto delicata come quella di rispedire comunque un
ragazzo negli Stati Uniti in presenza anche di una semplice ipotesi di un grave
pregiudizio che potrebbe pesare su questo ragazzo, senza neppure ascoltarlo? I
fiumi di inchiostro e di parole sui diritti dei bambini si inaridiscono nelle
secche delle logiche opportunistiche degli adulti che si sottraggono alle
proprie responsabilità e non vogliono neppure esaminare la situazione per
evitare. proprio come Ponzio Pilato, di immischiarsi in un conflitto che
potrebbe costringere a prendere posizione e compiere scelte conflittuali!
Ubi maior, minor
cessat. Dove c’è il maggiore, il minore cede, fa un passo indietro.
Ritraduciamo: dove c’è l’interesse adulto, per es. l’interesse ad evitare
decisioni impegnative, potenzialmente conflittuali, l’interesse del minore
s’allontana e il bambino diventa a tutti gli effetti e in tutti sensi, minore:
più dimenticato, più debole, più impotente.
“Una sentenza del
Tribunale di Genova – ha detto Luigi Cancrini in un’interrogazione parlamentare
– ha stabilito di non prendere in considerazione il parere del minore,
ascoltandolo secondo quello che prescrive la Convenzione dell’Aia, né i
risultati di una perizia compiuta sul minore, né infine le risultanze
processuali.”
Il ministro
Mastella, rispondendo all’interrogazione di Cancrini, ha affermato che il
magistrato di Genova “ha opportunamente ritenuto di non ascoltare il minore per
non obbligarlo a schierarsi con la madre e con il padre”! Ma noi pensiamo che
sia possibile ascoltare un bambino e tanto più un adolescente senza esercitare
una pressione su di lui per ottenere che si schieri da una parte o dall’altra.
Si possono accogliere le comunicazioni di un bambino o di un adolescente, come
fonte preziosa ed insostituibile di informazioni sul suo presunto disagio, sulla
presunta violenza di cui egli potrebbe essere oggetto, sulla qualità costruttiva
o distruttiva delle relazioni familiari in cui è coinvolto, senza assolutamente
pretendere di delegare a lui la responsabilità della decisione sul suo futuro
che spetta invece agli adulti ed in specifico ai magistrati.
L’ascolto sollecita
alla condivisione, all’accoglienza di qualcosa che può essere imprevisto o
spiacevole. L’ascolto è gravoso, può portare a mettere in discussione i nostri
schemi, a cambiare, a scegliere. Per questo l’ascolto è posizione difficile,
risorsa inevitabilmente scarsa. Le vie del rifiuto dell’ascolto possono essere
lastricate di buone intenzioni! “Non t’abbiamo ascoltato per il tuo bene, non
per la nostra chiusura!” Quante volte gli adulti nei processi educativi e negli
impegni relazionali con i bambini e con i ragazzi si nascondono dietro nobili
intenzioni per mascherare la propria incapacità di empatia, la propria mancanza
di disponibilità a contattare la sofferenza dei piccoli, la propria strutturale
difficoltà ad avvicinarsi ai loro problemi, a mettersi in discussione e a
prendere posizione: “Non voglio affrontare questo argomento con mio figlio, con
il mio allievo, con quel ragazzo. Non vogliamo farlo soffrire!”. L’argomento
può riguardare una situazione difficile della famiglia, una separazione dei
genitori, una malattia, un lutto, un handicap, una situazione di possibile
violenza, un aspetto che riguarda la sfera sessuale. “Non vogliamo aprire un
dialogo e un ascolto con quel bambino, con quel ragazzo. Non vogliamo farlo
soffrire, metterlo in imbarazzo, in difficoltà!”
In realtà è
l’adulto che è imbarazzato ed è in difficoltà ad affrontare quel tema. E’
l’adulto che fa barriera all’ascolto e alla comunicazione. E’ l’adulto che non
è disponibile a soffrire quel tanto che è indispensabile per ascoltare!
Su questa vicenda è
stata presentata una interpellanza parlamentare dall'On . Luigi Cancrini che
riportiamo a seguito
http://www.camera.it/_dati/leg15/lavori/stenografici/sed105/s290.htm
LUIGI CANCRINI. La situazione descritta nell'interrogazione
è quella di un ragazzo di 13 anni che in questo momento vive in un luogo di cui
nessuno è a conoscenza, nel quale la madre lo tiene nascosto. Una sentenza del
tribunale dei minori ha stabilito di non prendere in considerazione il parere
del minore, ascoltandolo (secondo quello che prescrive la Convenzione de L'Aia),
né i risultati di una perizia compiuta sul minore, né, infine, le risultanze
processuali.
È una situazione in cui, se il minore ritornasse negli Stati Uniti obbedendo a
questa decisione, la madre potrebbe non vederlo più. Inoltre, già per cinque
anni in passato le è stato impedito di incontrare il minore mentre si trovava
con il padre negli Stati Uniti. Dunque, vi è un problema concreto di tutela del
minore e credo che il ministro potrebbe attivarsi - almeno secondo il mio parere
- attraverso i suoi poteri ispettivi per verificare come sia stato possibile che
un tribunale abbia disatteso in un modo così vistoso una Convenzione che è stata
da noi sottoscritta e che garantisce quella tutela del minore in cui tutti
dovremmo sentirci impegnati.
PRESIDENTE. Il ministro della giustizia, Clemente Mastella,
ha facoltà di rispondere.
CLEMENTE MASTELLA, Ministro della
giustizia. Grazie. Tenterò di ricostruire brevemente la vicenda. La signora
Suzanne Branciforte, il 13 ottobre 2003 inoltrò un'istanza per l'esercizio del
diritto di visita al figlio, ai sensi della Convenzione de L'Aia. Il minore
risiedeva da oltre quattro anni negli Stati Uniti con il padre, al quale è stato
affidato, a seguito di diverse ed univoche pronunce del competente giudice
statunitense, nonché anche a seguito di un ordine di rimpatrio emesso dal
tribunale dei minorenni di Genova, in data 26 gennaio 1999.
Successivamente a ciò, le parti pervenivano ad un accordo in base al quale
veniva confermato l'affidamento del minore al padre negli Stati Uniti e
accordato alla madre un diritto di visita nei confronti del figlio. In data 3
gennaio 2006, l'autorità centrale statunitense comunicava al Ministero della
giustizia che la signora Branciforte, per la seconda volta, aveva dato luogo
alla sottrazione del figlio conducendolo nuovamente in Italia.
Il signor Hernandez, pertanto, si rivolgeva direttamente al tribunale per i
minorenni di Genova, così come previsto dall'articolo 29 della Convenzione de
L'Aia, ed otteneva nuovamente con provvedimento il rimpatrio del figlio negli
Stati Uniti.
In tale provvedimento, il tribunale per i minorenni di Genova ha esaminato le
argomentazioni proposte dalla madre del minore, dirette ad evitare il rientro
dello stesso negli Stati Uniti, così come previsto dall'articolo 13 della
Convenzione de L'Aia.
Il tribunale ha altresì effettuato una consulenza tecnica e ha ritenuto che la
valutazione del perito, in ordine alla situazione psicologica del minore con
particolare riferimento alla dinamica relazionale con la madre, non impedisce
allo stesso di fare immediato rientro negli Stati Uniti. Il perito aveva escluso
che da tale rientro potesse derivare un pericolo. Inoltre, lo stesso perito
aveva altresì rilevato che anche il rapporto con il padre dava luogo ad un
legame stabile e radicato nel tempo, ridimensionando al contempo gli episodi
riferiti dal bambino che, inizialmente, potevano essere interpretati come
maltrattamenti.
Ciò premesso, posso concludere che il tribunale per i minorenni di Genova - nel
succitato provvedimento - ha dato ampiamente conto delle ragioni poste a base
della decisione adottata e ha opportunamente ritenuto di non ascoltare il
minore, per non obbligarlo a schierarsi per la madre o per il padre.
Può dunque considerarsi adeguatamente motivato e ad ogni modo non sindacabile in
sede amministrativa il provvedimento con il quale, onorevole Cancrini, il
tribunale ha disposto il rientro del minore verso il padre negli Stati Uniti.
Non ravviso pertanto, i presupposti per iniziative di carattere disciplinare nei
confronti dei magistrati giudicanti. Mi impegno tuttavia davanti al Parlamento
ad attivarmi, come già fatto in altre occasioni, al fine di porre in essere una
mediazione internazionale tra i due genitori.
PRESIDENTE. L'onorevole Cancrini ha facoltà di replicare.
LUIGI CANCRINI. Temo che la ricostruzione che è stata fatta dal ministro sia
incompleta su alcuni punti e non rispondente ai fatti. Intanto, le decisioni dei
tribunali americani non furono univoche, in quanto ebbero due segni diversi, in
primo e secondo grado.
Lo stesso accade in Italia, perché la Cassazione dinanzi alla quale la signora
si era rivolta, disse che il minore non doveva tornare. Tuttavia, il minore
ormai era tornato negli Stati Uniti.
Da allora, sono passati quattro anni. Purtroppo, a me pare che le decisioni che
si prendono in Italia non hanno valore negli Stati Uniti, mentre si pretende che
le decisioni prese negli Stati Uniti, abbiano valore in Italia.
Allora, il minore è stato quattro anni negli Stati Uniti contro il parere del
giudice italiano, nella sua massima manifestazione, qual è per l'appunto la
Cassazione.
Non solo: poiché pende nei confronti della signora un processo presso il
tribunale americano, il problema è che nel caso in cui il minore tornasse negli
Stati Uniti, purtroppo, la signora non potrebbe recarsi a trovarlo. Dati i
precedenti, non vi è nessuna possibilità concreta che il minore possa tornare in
Italia.
Allora, mi chiedo - perché ritengo sia questa la questione fondamentale - in che
modo sia possibile tutelare un minore evitando di ascoltarlo.
Ascoltare un minore non significa che egli si debba schierare, ma vuol dire
verificare in quali condizioni si trovi. Non credo, infatti, che il giudice
debba chiedergli di schierarsi dalla parte del padre o della madre. Penso che a
13 anni (ne compirà fra poco 14) il minore abbia la capacità di dire dove
preferisce vivere, e ritengo fondamentale chiederlo a lui.
Ricordo, signor ministro, che, non molto tempo fa, il Parlamento ha approvato
(anche se non ero ancora deputato) una disciplina normativa...
PRESIDENTE. La prego di concludere!
LUIGI CANCRINI. ...in base alla quale il parere del minore è decisivo
rispetto alla sua collocazione tra genitori separati.
Credo sia un principio sano e forte, che debba essere difeso. In questo modo,
sarà possibile tutelare l'interesse del minore anche quando questi ha la
disgrazia di nascere da un matrimonio tra persone di diversa nazionalità.
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