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Regione Piemonte
Direzione Politiche Sociali
Settore Programmazione e promozione
interventi
a sostegno della persona e della
famiglia
e per la qualificazione
socio-assistenziale
Deliberazione della Giunta
Regionale 2 maggio 2000, n.42-29997
Approvazione linee guida per la
segnalazione e la presa in carico dei casi di abuso e maltrattamento
ai danni di minori da parte dei servizi socio-assistenziali e
sanitari.
.............................
La Giunta, con voto unanime espresso nelle forme di legge,
d e l i b e r a
-di approvare, per le considerazioni in premessa descritte, le
linee-guida per la segnalazione e la presa in carico dei casi di
abuso sessuale e maltrattamento ai danni di minori, unitamente alla
relativa premessa, di cui agli Allegati A e B, parte integrante alla
presente Deliberazione;
-di prevedere che alla diffusione delle suddette linee-guida presso
i servizi socio-assistenziali e sanitari competenti, nonché presso
gli altri enti ed istituzioni coinvolte, si provvederà con apposite
iniziative di carattere informativo-formativo, da avviarsi a cura
della Direzione Regionale Politiche Sociali.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.
ALLEGATO A
Premessa
Per abuso all'infanzia si intendono: "gli atti e le carenze che
turbano gravemente i bambini e le bambine, attentano alla loro
integrità corporea, al loro sviluppo fisico, affettivo, intellettivo
e morale, le cui manifestazioni sono la trascuratezza e/o lesioni di
ordine fisico e/o psichico e/o sessuale da parte di un familiare o
di terzi" (IV Seminario Criminologico-Consiglio d’Europa,
Strasburgo-1978).
Nel termine complessivo sono quindi compresi la trascuratezza, il
maltrattamento fisico, il maltrattamento psicologico, l'abuso
sessuale, la violenza assistita, lo sfruttamento del minore e la
sindrome di Munchausen.
Per abuso sessuale si intende il coinvolgimento di un minore da
parte di un partner preminente in attività sessuali anche non
caratterizzate da violenza esplicita.
1. Caratteristiche del
fenomeno
Il fenomeno del sospetto abuso e maltrattamento ai danni di
minori:
-è sommerso: tende a richiamare attenzione soltanto quando assume un
livello di gravità tale da causare danni spesso irrimediabili. E’
necessario, quindi, porsi in un atteggiamento “attivo” per poterlo
rilevare tempestivamente;
-è connesso ad un alto indice di occultamento;
-è pericoloso e richiede, pertanto, l’attivazione di adeguati
interventi di protezione e tutela;
-è difficilmente rilevabile con
sufficiente certezza, pertanto richiede una presa in carico anche
delle situazioni dubbie;
-è complesso e multiproblematico:
per cui si dovrà procedere ad una valutazione interdisciplinare
congiunta;
-tende a cronicizzarsi, piuttosto
che risolversi spontaneamente, per cui le azioni intraprese dovranno
essere idonee e tempestive;
-viene spesso negato, in quanto
la famiglia si sottrae all’intervento degli operatori: è necessario
cercare di stabilire un terreno comunicativo, tenendo conto
dell’atteggiamento di negazione della famiglia;
-si
tratta spesso di una patologia familiare: la diagnosi e la terapia
possono pertanto coinvolgere l’intero nucleo;
-tende a perpetuarsi: un bambino che subisce abusi e maltrattamenti
ha maggiori probabilità di diventare a sua volta un genitore
maltrattante e/o a sviluppare una patologia psichiatrica.
2. Obiettivi degli interventi
e delle linee-guida
La definizione di indicazioni precise sulle modalità di rilevazione,
segnalazione e presa in carico dei casi di sospetto abuso e
maltrattamento ai danni di minori è volta al raggiungimento, a
livello territoriale, dei seguenti obiettivi:
-prevenzione del fenomeno;
-presa in carico efficace ed integrata del caso conclamato e delle
situazioni sospette;
-trattamento tempestivo della patologia familiare, se esistente;
-protezione adeguata del minore sia nei confronti della situazione
subita, sia nel corso di ogni procedimento ad essa connesso.
3. La rete
·
La famiglia
Il fenomeno del maltrattamento e dell’abuso sessuale in particolare,
si manifesta, in Italia, in maniera prevalente nell’ambiente
familiare,
in situazioni dove, spesso, tale fenomeno è accompagnato da altri
aspetti di problematicità e fattori di rischio e disagio sociale.
In questo contesto, le misure di tutela e protezione del minore
dovranno accompagnarsi ad una valutazione sulle possibilità di
recupero delle capacità genitoriali compromesse. In caso di prognosi
positiva, verrà elaborato un progetto complessivo di aiuto al
bambino ed alla sua famiglia, volto al ripristino delle relazioni
genitoriali ed al rientro, qualora possibile ed opportuno, in
prospettiva, del minore entro il contesto d’origine, nel caso in cui
ne sia stato disposto l’allontanamento.
Eventuali attività tese a coinvolgere la famiglia nel riconoscimento
dell’abuso e dei problemi che l’hanno provocato, in ogni caso,
dovranno tener conto delle esigenze di indagine eventualmente in
corso da parte delle Autorità Giudiziarie.
·
Gli operatori dei servizi sociali
I servizi socio-assistenziali del territorio sono chiamati ad
assicurare risposte di tutela della salute psico-fisica del minore
presunta vittima di episodi di violenza. Secondo quanto meglio
esplicitato entro le linee-guida regionali, essi sono tenuti ad
attivare, in maniera integrata, le misure di tutela, presa in carico
e sostegno del minore durante tutto il procedimento, comprese
eventuali iniziative disposte dall’Autorità Giudiziaria competente,
nonché quelle conseguenti e successive agli esiti del procedimento
stesso.
Dai dati di letteratura che evidenziano come una percentuale
significativa di casi si verifichi all’interno di nuclei noti ai
servizi per motivazioni diverse, emerge l’importanza centrale dei
servizi nella prevenzione primaria e secondaria del maltrattamento
ed abuso.
Le prestazioni di tipo socio-assistenziale al minore ed alla
famiglia saranno costantemente integrate con quelle di tipo
sanitario, in un’ottica di intervento “globale” della rete dei
servizi, che assicuri risposte tempestive ai bisogni emergenti,
valorizzando le risorse e l’apporto delle diverse professionalità
coinvolte ed evitando la sovrapposizione delle iniziative.
·
Gli operatori dei servizi sanitari
Gli operatori dei servizi sanitari possono entrare in contatto con
il fenomeno attraverso la constatazione di lesioni (pediatri di
base, DEA, ecc.) oppure attraverso una anamnesi sospetta. Abilità
chiave dell'operatore sanitario sono il riconoscere, diagnosticare,
trattare e riferire i casi di violenza familiare. Data la frequenza
del fenomeno, "la violenza è argomento che deve rientrare in
qualsiasi valutazione pediatrica, alla stessa stregua del controllo
dello stato vaccinale"
.
Quando i bambini si presentano con una positività anamnestica per
violenza o per sospetti abusi fisici, non si può ignorare la
possibilità che la madre che li accompagna sia soggetta a sua volta
a violenza.
I bambini testimoni di violenze
sono conosciuti come le vittime silenziose o invisibili. E’
dimostrato che tali bambini sono a rischio per le stesse sequele
psicologiche e mentali dei bambini vittime dirette di violenza.
E’ utile che i medici che rilevano segni sospetti, oltre che
segnalare alla autorità giudiziaria, si mettano in contatto con il
medico di base per confrontarsi sull'argomento.
·
Gli operatori dei servizi educativi e scolastici
I segnali di disagio e le richieste di aiuto da parte del minore
sono spesso raccolti, in prima istanza, dagli operatori dei servizi
educativi e scolastici, pubblici e privati, che vengono a contatto
con il minore nel suo percorso di crescita.
Benché altri siano gli operatori competenti a prendere in carico il
caso, è auspicabile che siano diffuse anche presso gli operatori dei
servizi educativi e scolastici le conoscenze necessarie a
riconoscere, rilevare e raccogliere tempestivamente le richieste di
aiuto, nonché i riferimenti necessari per attivare in tempi brevi,
attraverso il coinvolgimento degli operatori sociali e sanitari
competenti, un percorso di approfondimento della situazione e le
misure di protezione eventualmente necessarie.
·
Il Tribunale per i Minorenni e la Procura della
Repubblica
Il Tribunale per i Minorenni ha funzioni di tutela del minore in
tutte le situazioni di pregiudizio ascrivibili a comportamenti dei
genitori o di familiari a cui il minore è affidato: la situazione di
pregiudizio per il bambino è indipendente dalla natura dolosa o
colposa del comportamento dei genitori.
Il Tribunale dei Minori può disporre un’indagine per chiarire i
contenuti della segnalazione, può dettare prescrizioni alla
famiglia, con possibilità, nei casi più gravi, di decidere
l’allontanamento del minore dal nucleo. E' costituito, oltre che da
magistrati, da giudici onorari, rappresentanti di diverse
professionalità attinenti alle problematiche minorili.
La Magistratura penale (Procura della Repubblica presso il Tribunale
Ordinario, Tribunale Penale, Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni) ha come finalità accertare se è stato
commesso un reato ed, in particolare, per quanto rileva in questa
sede, una violenza o sfruttamento sessuale o una lesione
all’integrità fisica del minore, applicando le sanzioni previste
dalla Legge.
4. Riferimenti
giuridico-legislativi
a. aspetti generali
Il contesto in cui si situano l’azione dello Stato,
dell’Amministrazione Regionale e dei servizi preposti alla tutela
dei minori non può prescindere, in questo specifico settore, dai
fondamentali principi sanciti, anzitutto, da norme di carattere
internazionale.
In questa prospettiva, strumento normativo fondamentale che ispira
l’azione delle istituzioni è la Convezione di New York sui diritti
del fanciullo (ratificata in Italia con L. n.176 del 27 maggio
1991).
Limitandosi, in questa sede, ad esaminare brevemente soltanto i
principi fondamentali più strettamente inerenti alla materia
trattata, si richiama anzitutto l’art. 3 della suddetta Convenzione,
che ribadisce la necessità che il superiore interesse del
fanciullo sia tenuto in preminente considerazione “in tutte le
decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni
pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle
autorità amministrative o degli organi legislativi”.
In questo quadro, al fanciullo capace di discernimento va garantito
(art.12) “ il diritto di esprimere liberamente la sua opinione
su ogni questione che lo interessa”. A tal fine, in particolare, al
fanciullo sarà data “la possibilità di essere ascoltato in
ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia
direttamente, sia tramite un rappresentante o organo appropriato...”
L’art. 19, inoltre, fa obbligo agli Stati contraenti di adottare “ogni
misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per
tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o
di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di
maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale,
per tutto il tempo in cui è affidato all’uno o all’altro, o ad
entrambi, i suoi genitori, al suo rappresentante legale (o
rappresentanti legali), oppure ad ogni altra persona che il suo
affidamento.”
Per il bambino vittima di una forma di negligenza, di sfruttamento o
di maltrattamenti, gli Stati sono tenuti ad adottare “ogni
adeguato provvedimento per agevolare il riadattamento fisico e
psicologico ed il riinserimento sociale... Tale riadattamento e
tale riinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire
la salute, il rispetto della propri persona e la dignità del
fanciullo”.
A questo importante documento, che sancisce compiutamente i diritti
dei minori e le responsabilità delle istituzioni, non solo statali,
nel garantirli e dare loro effettività, si rifanno altri
significativi atti adottati a livello europeo ed internazionale,
elaborati nel settore, in senso ampio, della violenza sessuale e
dello sfruttamento dei minori.
Tra di essi, pur nella consapevolezza di non fornire un elenco
esaustivo, si richiamano brevemente:
-la Raccomandazione del Consiglio d’Europa n.91/11, adottata il 9
settembre 1991, in tema di sfruttamento sessuale, pornografia,
prostituzione e traffico di minori e giovani adulti;
-la dichiarazione di intenti ed il programma operativo adottati
dalla Conferenza Mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei
bambini a fini commerciali, tenutasi a Stoccolma dal 27 al 31 agosto
1996.
In essi, sia pure in contesti più specifici, ma altamente integrati
ed in parte sovrapposti alla materia in discussione, si trovano
ripresi e sottolineati i principi fondamentali sopra richiamati,
quale punto di partenza per definire strategie, azioni e strumenti
che si traducano in efficaci forme di prevenzione, tutela e
trattamento dei minori cui i diritti sopra elencati siano negati
o messi in pericolo.
Tra gli aspetti fondamentali trattati nei suddetti atti, si
sintetizza in breve quanto segue:
-ai fini di una efficace prevenzione del fenomeno, viene
ritenuto fondamentale promuovere programmi di sensibilizzazione e
formazione, rivolti agli operatori responsabili della tutela dei
minori nei settori dei servizi sanitari, sociali, dell’educazione,
della giustizia, al fine di diffondere idonei strumenti di
conoscenza dei fenomeni e di agevolarne il riconoscimento;
-la sensibilizzazione sui diritti dei bambini e sugli effetti
negativi del fenomeno dovrà estendersi anche all’opinione pubblica
ed alla collettività in generale, onde favorire una presa di
coscienza generalizzata del problema;
-viene raccomandata la raccolta di appropriate informazioni
statistiche sull’andamento dei fenomeni, sia a fini scientifici,
che di politica criminale;
-si ritiene fondamentale altresì la cooperazione tra tutti
gli organismi pubblici e privati che trattano i casi di abuso
sessuale entro e fuori dalla famiglia;
-per quanto riguarda le attività di tutela e trattamento dei
casi, agli Stati membri del Consiglio d’Europa è fatta
raccomandazione di promuovere e sostenere i servizi per la
salvaguardia dei minori e di sostenere a livello locale la creazione
di centri con l’obiettivo di fornire assistenza medica, psicologica,
sociale o giuridica ai minori a rischio o vittime di sfruttamento
sessuale.
Ai bambini in tali situazione andrà garantito pieno accesso
all’assistenza dei servizi di sostegno, nell’ambito di programmi
e risposte differenziate, formulati ad attuati parallelamente ai
procedimenti di competenza dell’Autorità Giudiziaria.
-sul versante specifico della
procedura penale, si rimarca l’importanza di creare particolari
condizioni per l’audizione dei minori, volte a diminuirne gli
effetti traumatici ed a favorire un contesto di maggiore
attendibilità dei minori vittime o testimoni di tali reati, nel
rispetto della loro dignità e del loro diritto alla riservatezza.
-il programma operativo di
Stoccolma, infine, richiama l’attenzione sul fatto che le sanzioni
penali adottate nei confronti dei colpevoli di reati di natura
sessuale verso i bambini dovrebbero essere accompagnate da
interventi socio-sanitari e psicologici adeguati a determinare
modificazioni nel comportamento di tali soggetti.
b. riferimenti normativi specifici relativi all’operare concreto
dei servizi.
Secondo l’art. 331 cod. proc. pen., gli operatori dei servizi
(sanitari, assistenziali, educativi), nella loro qualità di pubblici
ufficiali, nonché gli incaricati di un pubblico servizio, che,
nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio,
abbiano notizia di un reato perseguibile d’ufficio
, sono tenuti a farne denuncia per iscritto,
anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato sia
attribuito (comma 1).
Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo
fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto
(comma 3).
A norma dell’art. 9 L. 4 maggio 1983 n.184, “Chiunque ha facoltà di
segnalare all’autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di
età.
I pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio, gli
esercenti un servizio di pubblica necessità, debbono riferire al più
presto al tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore
in situazione di abbandono di cui vengono a conoscenza in ragione
del proprio ufficio”.
Al proposito, va ricordato che integra la situazione di abbandono di
un minore non soltanto la precisa ed esplicita manifestazione di
volontà di abbandonare il figlio da parte dei genitori, ma anche
l’esistenza di comportamenti dei medesimi tali da poter,
conseguentemente, compromettere in modo grave ed irreversibile la
crescita psico-fisica del minore. L’abbandono ricorre altresì
ogniqualvolta si verifichi una obiettiva e non transitoria carenza
di quel minimo di cure materiali e di aiuto psicologico necessari
per assicurare al minore un ambiente idoneo a consentirgli di
realizzare la sua personalità e tale da evitare danni irreversibili
all’equilibrio psichico.
(Cass. Sez. I, 7.11.1997; Cass. Sez. I,
1.6.1994; Cass. Sez. I, 4.9.98).
Anche le situazioni di grave abuso sessuale o maltrattamento,
pertanto, vanno segnalate affinché il Tribunale per i Minorenni
verifichi l’eventuale sussistenza dello stato di abbandono.
Secondo l’art. 609-decies, commi
2-3-4, cod.pen., nei casi previsti dal comma 1
,
“l’assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne
è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza
dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne e
ammesse dall’autorità giudiziaria che procede.
In ogni caso al minorenne è assicurata l’assistenza dei servizi
minorili dell’Amministrazione della giustizia e dei servizi
istituiti dagli enti locali.
Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì
l’autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento”.
Infine, in base all’art.2 della L.3 agosto 1998 n.269 contro lo
sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo
sessuale a danno di minori, il Tribunale per i Minorenni deve
adottare i provvedimenti utili all’assistenza, anche di carattere
psicologico, al recupero e al reinserimento del minore.
5. I tempi
L’azione del maltrattamento rappresenta un segnale, mentre
l’elemento significativo è la relazione maltrattante. Tale fenomeno
quindi ha una storia, di cui il sintomo fisico non è che un momento.
L’elemento “tempo” deve essere tenuto in particolare considerazione
come distanza che separa le diverse fasi della rilevazione,
segnalazione, diagnosi, rispettando l’esigenza della maggiore
tempestività nell’approfondire gli elementi di sospetto, onde
attivare le necessarie misure di protezione.
6. Gli strumenti
-rilevazione
Attraverso la rilevazione, l’operatore che viene in contatto con il
minore, raccoglie i segnali provenienti dal bambino e dalla sua
famiglia e valuta se siano riconducibili ad un’ipotesi di sospetto
abuso o maltrattamento: non è responsabilità dell’operatore
dimostrare che si sia verificata una violenza, ma di dare avvio al
percorso di tutela in caso di sospetto.
-segnalazione
La segnalazione è un atto di responsabilità individuale. Tale
segnalazione non è la formulazione di un giudizio, ma è l’apertura
di una collaborazione: essa costituisce il momento fondamentale del
percorso diagnostico e prognostico e va considerata come risorsa per
il percorso terapeutico.
Attraverso la segnalazione, gli operatori dei servizi informano la
Magistratura Minorile degli elementi che hanno rilevato dal punto di
vista tecnico-professionale sul pregiudizio in cui si troverebbe il
minore. La segnalazione deve essere analitica, nella misura in cui è
possibile essere precisi.
-denuncia
Il termine richiama un preciso obbligo (art.331 cod. proc. pen.)
degli operatori che, nella loro qualità di pubblici ufficiali, o di
incaricati di un pubblico servizio, abbiano notizia di un reato
perseguibile d’ufficio: essi sono tenuti, in tali circostanze, a
farne denuncia per iscritto all’Autorità Giudiziaria, come meglio
specificato nelle linee-guida.
-referto
E’ un certificato che assolve al dovere degli esercenti una
professione sanitaria di contribuire alla ricostruzione probatoria.
-esame clinico
Ha lo scopo di individuare sul corpo del minore le tracce della
violenza
Attraverso l’esame clinico, vengono messi in atto strumenti volti ad
accertare l’esistenza del fenomeno, attraverso l’analisi di segni di
tipo fisico, aspetti psicologici, racconti del minore.
Si ritiene opportuno sottolineare che l’anamnesi e la descrizione
degli elementi sopra citati non devono portare alla formulazione di
un giudizio, ma fornire informazioni e acquisire dati che per la
loro completezza possono essere utilmente impiegati nelle
valutazioni tecnico-giudiziarie, in modo da non influire sul
successivo operato delle istituzioni che invece sono preposte a
formulare una valutazione ed a prendere i provvedimenti necessari.
-validazione
Per “validazione” si intende l’approfondimento in ordine
all’attendibilità della presunta vittima e quindi della sussistenza
dell’ipotesi di abuso o maltrattamento.
-diagnosi e valutazione
La diagnosi e la valutazione di abuso o maltrattamento sono per
definizione “multidisciplinari”: ciascuno dei servizi coinvolti è
tenuto a raccogliere e mettere a disposizione degli altri gli
elementi acquisiti attraverso gli strumenti specifici della sua
professionalità, al fine di giungere ad una valutazione complessiva
e globale.
-audizione protetta
Per “audizione protetta” si intende, di regola, l’assunzione della
testimonianza del minore di anni 16 nel processo penale effettuata
in adeguato ambiente esterno al Tribunale, attrezzato con specchio
unidirezionale, con l’intervento, in ausilio del giudice, di un
esperto in psicologia infantile, o altro operatore psico-sociale, o
di un familiare, quando compatibile, e con riproduzione audiovisiva
dell’atto.
Allegato B
Linee-guida per la
segnalazione e la presa in carico dei casi di abuso sessuale e
maltrattamento ai danni di minori.
Il percorso metodologico
Nel momento in cui i servizi locali, socio-assistenziali o sanitari,
gli operatori della scuola, oltre agli organismi di Polizia,
nell’esercizio delle proprie funzioni, vengono a conoscenza/rilevano
una situazione di sospetto maltrattamento/abuso, deve attivarsi
tempestivamente il collegamento multidisciplinare finalizzato alla
presa in carico del caso.
Dalla segnalazione agli
interventi di competenza dell’Autorità Giudiziaria
L’operatore sociale o sanitario che per primo riceve la
segnalazione, o viene a conoscenza del caso, deve attivare fin da
questo momento rispettivamente l’U.O.A. di N.P.I. e/o il Servizio di
Psicologia, ove esistente, o il Servizio socio-assistenziale di
riferimento per quel territorio, al fine di assicurare fin dal primo
momento la necessaria interazione tra i servizi competenti, ed in
attesa di rapportarsi con l’équipe multidisciplinare di riferimento,
in raccordo con la quale andrà seguito ciascun caso.
Nell’ipotesi in cui la prima conoscenza del caso sia acquisita da
operatori di servizi/enti diversi da quelli socio-assistenziali e
sanitari, gli stessi devono segnalare la situazione alla
Magistratura ed attivare contestualmente uno dei due servizi
(socio-assistenziale o sanitario) di cui sopra.
I servizi, dando priorità assoluta ai casi di sospetto
abuso/maltrattamento, effettuano una prima valutazione congiunta
della gravità della situazione, al fine di:
- acquisire ulteriori elementi a sostegno della relazione da inviare
all’Autorità Giudiziaria, fermo restando che la segnalazione andrà
effettuata qualora le dichiarazioni del minore o indicatori a
livello psico-affettivo e fisico rendano quantomeno possibile che
sia stato vittima di un abuso o maltrattamento.
-verificare se sussistono elementi di tale gravità da rendere
opportuno un provvedimento in merito alla collocazione del minore.
Gli operatori dei servizi, sociale e sanitario, che seguono il caso,
effettuano la segnalazione congiunta alla Magistratura, qualora non
sia già intervenuta una segnalazione da parte di chi sia venuto a
conoscenza del caso.
Si ricorda comunque che, in base all’art. 403 cod. civ., gli
operatori dei servizi, qualora ravvisino una situazione di grave
pregiudizio per il minore, così urgente da non consentire
l’emanazione di un provvedimento di limitazione della potestà da
parte del Tribunale per i Minorenni, anche su richiesta
dell’Autorità di Polizia o di propria iniziativa, possono collocare
il minore in luogo sicuro, sino a quando non si provveda in modo
definitivo alla sua protezione.
Modalità della denuncia
Qualora gli elementi acquisiti non consentano di ipotizzare la
sussistenza di un vero e proprio reato, la segnalazione va inviata
esclusivamente alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni.
La denuncia deve essere inviata a:
-Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario
-Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.
La denuncia deve essere effettuata per iscritto, dev’essere
analitica e descrivere le dichiarazioni, esperienze, atteggiamenti e
comportamenti del minore in modo chiaro e con la massima
obiettività.
Qualora l’operatore ravvisi l’urgente necessità di documentare a
livello sanitario tracce che paiono riconducibili ad esperienze
traumatiche, potrà rivolgersi alla Polizia Giudiziaria per gli
opportuni approfondimenti sanitari.
Coinvolgimento della famiglia
Prima di intraprendere attività finalizzate a coinvolgere i genitori
nel riconoscimento dell’abuso e dei problemi familiari che l’hanno
provocato, è indispensabile che gli operatori dei servizi
socio-assistenziali e sanitari prendano preventivo contatto con
l’Autorità Giudiziaria Minorile o la Procura Penale, onde evitare di
compromettere l’esito di eventuali atti di indagine penale in corso
o di urgente effettuazione.
Si fa presente, infatti, che iniziative di informazione intempestive
nei confronti delle persone coinvolte possono pregiudicare
gravemente gli stessi atti di indagine.
Indagine
Dopo la segnalazione, ed anche nei casi in cui il Tribunale per i
Minorenni abbia disposto un allontanamento provvisorio del minore,
le attività dei servizi proseguono, al fine di assicurare:
il monitoraggio della situazione;
il sostegno e la protezione del minore;
l’accertamento/validation del caso.
Mentre le attività di cui alle lettere a. e b. sono di competenza
degli operatori che hanno in carico il caso a livello territoriale,
per la validazione l’Autorità Giudiziaria può decidere di investire
un consulente esterno oppure l’équipe multidisciplinare dei servizi
territoriali: in quest’ultimo caso gli operatori acquisiranno
elementi validi per il trattamento futuro.
Dalla valutazione alla presa
in carico e trattamento
E’ possibile che il Tribunale per i Minorenni richieda ai servizi
competenti la presa in carico della situazione del minore, per
effettuare un approfondimento delle relazioni familiari, delle cause
dell’abuso o del maltrattamento ed una prognosi sulla recuperabilità
delle funzioni genitoriali, oltre alla verifica circa la
disponibilità all’affidamento di valide figure parentali
sostitutive.
La prognosi deve essere effettuata dal Servizio socio-assistenziale,
dall’U.O.A. di N.P.I. e/o dal Servizio di Psicologia, attraverso un
percorso integrato di concertazione tra tutti i servizi coinvolti.
Le attività di valutazione della recuperabilità della relazione
genitori/figli devono essere concordate ed integrate con gli
operatori del Dipartimento di Salute Mentale e, ove coinvolto, del
Ser.T., ai fini diagnostici e prognostici, anche per quanto riguarda
l’eventuale successivo trattamento degli abusanti.
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Prognosi positiva |
Prognosi negativa |
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Esiste un margine di recuperabilità della relazione
genitori/figli. Si elabora un progetto famiglia/bambino. |
La relazione genitori/figli è irrecuperabile. Il progetto
d’intervento riguarda le misure a protezione del minore,
compresa la sua eventuale collocazione in ambito
eterofamiliare. |
In entrambi i casi, le prognosi
vanno comunicate al Tribunale per i Minorenni, onde consentire
l’emissione dei provvedimenti più opportuni di limitazione della
potestà genitoriale oppure a tutela del minore.
Nelle situazioni di abuso, qualora il genitore dia la propria
disponibilità al trattamento, si potrà valutare con la Magistratura
Penale la possibilità di un ricovero in struttura protetta in luogo
della detenzione.
Audizione protetta
I riferimenti normativi sono dati dall’art. 392 cod. proc. pen., che
consente di assumere la testimonianza del minore di anni sedici nei
procedimenti per i delitti di cui agli artt. 600 bis e segg.
cod. proc. pen. nel corso delle indagini preliminari. Inoltre l’art.
398 cod. proc. pen., al comma 5 bis consente per gli stessi reati di
effettuare l’incidente probatorio, anche in luogo diverso dal
Tribunale, avvalendosi il Giudice, ove esistano, di strutture
specializzate di assistenza, con documentazione fonografica o
audiovisiva integrale.
Le stesse modalità sono utilizzabili in caso di testimonianza nel
corso del dibattimento ove, su richiesta del minore vittima del
reato o del suo difensore, la testimonianza può essere raccolta
mediante l’uso di un vetro-specchio con impianto citofonico e con
l’ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia
infantile (art. 498 commi 4-4 bis e 4 ter Cod. proc.pen.).
Si richiama l’attenzione sul fatto che i servizi sono tenuti ad
assistere il minore anche in questa fase: è pertanto
auspicabile che i servizi del territorio dispongano di personale
preparato per assisterlo. Potrà assicurare la necessaria assistenza
psicologica ed affettiva anche un componente dell’équipe
multidisciplinare, non necessariamente uno psicologo/psicoterapeuta.
Trattamento
Gli operatori che hanno effettuato la valutazione individuano la
risposta adeguata, anche in termini terapeutici per ogni singola
situazione.
L’inserimento in una struttura residenziale, ove disposto dal
Tribunale, fa parte del progetto di valutazione e trattamento, che
dovrà altresì indicare se vengono previste visite protette, con
quali modalità ed in quale luogo. Particolare attenzione andrà
prestata all’attuazione degli incontri tra genitori/parenti e
minore, se del caso in luogo attrezzato, con l’assistenza di
personale idoneo, sia al sostegno del minore, sia all’osservazione
delle dinamiche di rapporto.
Le équipes multidisciplinari
Tutti gli operatori dei servizi territoriali devono avere conoscenze
specifiche su come comportarsi nell’espletamento di quelle che sono
comunque le proprie competenze istituzionali e sulla presa in carico
dei casi. E’ in ogni caso opportuno contemplare la possibilità di
chiedere una consulenza tecnica specifica sulla valutazione della
gravità ed urgenza del caso, sulle procedure da seguire...
Nell’ambito di ogni A.S.L., inoltre, dovrà essere presente personale
medico specificamente formato per riconoscere:
segni di maltrattamento;
tracce di abuso sessuale.
Occorre, quindi, prevedere la costituzione, sul territorio
regionale, di équipes multidisciplinari con funzioni di consulenza
per gli operatori del territorio.
Tali équipes saranno composte da almeno:
-un operatore sociale per ogni ente gestore delle funzioni
socio-assistenziali facente capo all’A.S.L. di riferimento;
-un operatore dell’U.O.A. di N.P.I.;
-un operatore del Servizio di Psicologia, ove esistente;
-un operatore del Ser.T.;
-un pediatra di comunità;
-un operatore del Dipartimento di Salute Mentale;
-un ginecologo e/o medico legale;
-un operatore dei Servizi Minorili dell’Amministrazione della
Giustizia.
Compito di tale équipe è quello di fornire la propria consulenza in
tutte le fasi del procedimento e, quando necessario, di prendere in
carico i casi concreti, secondo quanto di seguito specificato.
Tutti i casi di abuso/maltrattamento andranno seguiti in raccordo
servizi di base/équipe multidisciplinare.
In linea di massima, non si dovrebbero costituire équipes che si
occupino esclusivamente ed a tempo pieno dei casi di abuso e
maltrattamento, ma i diversi enti dovrebbero individuare operatori
“referenti”, secondo quanto sopra specificato, da mettere a
disposizione a tempo parziale, per le attività progettuali
specifiche delle équipes, le quali devono operare in stretta
collaborazione con gli operatori dei servizi coinvolti a livello
distrettuale nei singoli casi.
Funzioni dell’équipe
multidisciplinare
Rientrano tra le funzioni delle équipes multidisciplinari:
1. la consulenza agli operatori per:
-la segnalazione,
-la valutazione,
-la validazione,
-gli eventuali trattamenti specialistici;
2. le attività di formazione ed aggiornamento degli operatori, in
particolare attraverso l’individuazione delle attività formative
ulteriori da assicurare agli operatori, rispetto alla formazione a
carattere generale a livello regionale;
3. la raccolta dei dati relativi alle attività (segnalazioni,
rilevazioni, esiti, procedimenti...), che verranno annualmente
trasmessi alla Regione Piemonte, con modalità da definirsi.
Ordinariamente, si costituirà una équipe per ogni A.S.L., ma si
prevede la possibilità, previa autorizzazione regionale, in presenza
di specifici indicatori (territori a bassa densità di popolazione,
limitato numero di casi), oppure su delega di più Aziende, di
costituire una équipe di riferimento per più A.S.L.
In ogni quadrante, nel caso in cui si siano costituite più équipes
multidisciplinari, si riunisce, con cadenza periodica, un
coordinamento delle équipes multidisciplinari, con funzioni di
programmazione di attività comuni, di confronto e scambio sulle
metodologie operative.
Proposte formative
La diffusione della consapevolezza ed attenzione verso i fenomeni di
abuso e maltrattamento, nonché di capacità professionali tali da far
fronte ai casi concreti sono le premesse fondamentali per rendere
“operative” le presenti linee-guida.
Le attività di sensibilizzazione e formazione in materia di abuso e
maltrattamento ai danni di minori si potranno svolgere su diversi
livelli di contenuto ed approfondimento:
1. sensibilizzazione/formazione di base. Tali attività formative
saranno rivolte a tutti gli operatori che seguono e sostengono il
processo di crescita del bambino, presso le diverse istituzioni a
ciò preposte, possibilmente in momenti comuni che coinvolgano le
diverse professionalità interessate.
Obiettivo delle attività formative di questo primo livello sarà
quello di sviluppare le capacità di ascolto del bambino e di
rilevazione dei segnali di disagio. Conseguentemente, verranno
fornite alcune indicazioni precise sul percorso che, dalla raccolta
del segnale, porta alla segnalazione alle autorità giudiziarie, al
coinvolgimento dei servizi sociali/sanitari competenti.
Si ritiene di fondamentale importanza che ogni adulto che entri in
relazione con il bambino, in considerazione del proprio lavoro,
possieda un livello minimo di conoscenze sul come riconoscere e
rilevare segnali di disagio/richieste di aiuto del bambino e sul
percorso da attivare al fine di assicurare l’adozione tempestiva di
adeguate misure di tutela da parte delle autorità competenti.
La formazione/sensibilizzazione di base dovrà quindi coinvolgere
tutti gli operatori dell’area socio-assistenziale, sanitaria e
psicologica. Successivamente, a ricaduta, la Regione, in accordo con
i Provveditorati agli Studi, estende le attività di
sensibilizzazione agli operatori dell’area scolastica e
socio-educativa, avvalendosi anche, laddove possibile ed opportuno,
della collaborazione degli stessi operatori dei servizi sociali e
sanitari.
2. formazione sulle modalità della diagnosi e presa in carico dei
casi.
Obiettivo di questo secondo livello è quello di incrementare le
capacità professionali degli operatori dei servizi territoriali, ai
fini della creazione di un rete di servizi che assicuri lo
svolgimento tempestivo delle funzioni di:
-accertamento dei sospetti casi di abuso/maltrattamento;
-diagnosi;
-elaborazione di un progetto complessivo di sostegno al minore ed,
eventualmente, in caso di diagnosi positiva, di trattamento
dell’abusante, ai fini del recupero della capacità genitoriale;
-presa in carico del caso ed assistenza al minore in tutte le fasi
del procedimento (audizione protetta-visite protette, se previste,
trattamento psicoterapeutico...).
Destinatari di tali attività
formative saranno gli operatori dell’area medica,
socio-assistenziale e psicologica.
Ai
primi due livelli potranno seguire attività formative di tipo
altamente specialistico, destinate in particolare agli operatori
delle équipes multidisciplinari istituite a livello territoriale.
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